MP Consulenza Legale | INDEBITAMENTO? È POSSIBILE UN NUOVO INIZIO
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INDEBITAMENTO? È POSSIBILE UN NUOVO INIZIO

INDEBITAMENTO? È POSSIBILE UN NUOVO INIZIO

Il ricorso allo strumento del sovraindebitamento, nella fase post COVID19, sarà necessario per ripartire

LA LEGGE

La legge n.3/2012, denominata “salva suicidi”, è stata istituita, in seguito alla crisi economico-finanziaria del 2008, con la finalità di trovare una soluzione per i soggetti che possono essere in uno stato di sovraindebitamento e sono considerati non fallibili, cioè non possono rientrare nelle classiche procedure fallimentari.

Il debitore che si trova nello stato di sovraindebitamento è nella “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012). Questa “incapacità di adempierle regolarmente” è da intendersi anche come previsione futura, nel breve termine.

I REQUISITI

Per poter ricorrere a questo strumento è necessario possedere il seguente requisito oggettivo: uno squilibrio finanziario perdurante che determina una situazione di insolvenza che può essere reversibile o irreversibile.

Oltre al requisito oggettivo, è richiesto anche un requisito soggettivo; i soggetti destinatari sono: il consumatore, l’imprenditore commerciale sotto soglia, l’imprenditore commerciale sopra soglia, l’imprenditore agricolo, i professionisti, le società tra professionisti, gli artisti, gli enti no profit e le startup.

I soggetti debitori non fallibili individuati dalla legge sono i consumatori. La legge definisce come consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art.6, comma 2, lett.b).

Possono però accedere a questo procedimento anche altri soggetti “in situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali” (art.6, comma 1), come gli imprenditori commerciali sotto soglia (piccole imprese) e sopra-soglia, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi, i professionisti, gli artisti, gli enti no profit e le start up.

Non potranno, in ogni caso, fare ricorso alla legge coloro che ne abbiano già usufruito nei cinque anni precedenti, abbiano subito una revoca del piano del consumatore già omologato e coloro che sono soggetti a procedure concorsuali.

Fermo restando che si è in attesa dell’entrata in vigore del “Codice della crisi e dell’insolvenza” che disciplinerà in maniera organica e più semplificata la materia, vi è la convinzione che questa sia una buona soluzione per esdebitare consumatori, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi dopo la fine di questa emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

Avv. Pietro Monico

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