CONVIVENZA E UNIONI CIVILI - MP Consulenza Legale
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CONVIVENZA E UNIONI CIVILI

Convivi e non sei sposato? Puoi regolare i tuoi diritti

LA FAMIGLIA DI FATTO E LE UNIONI CIVILI

Accanto alla famiglia tradizionale, quella fondata sul matrimonio, nel corso del tempo, sono nati altri istituti. Infatti, molte coppie decidono, o perché vincolate da una precedente unione, o per una semplice e libera scelta, di convivere.

L’esigenza della legge, di regolarne i rapporti, la possiamo rintracciare nella legge n. 76/2026, c.d. CIRINNA’, che ha introdotto delle rilevanti ed importanti novità nel riconoscimento dei diritti di questa nuova forma di unione, parificandoli, in parte, a quelli previsti per le coppie sposate.

Con la regolamentazione legislativa, quindi, si riconosce la coppia di fatto sia eterosessuale che omossessuale e, una serie di riconoscimenti per la loro regolamentazione.

UNIONE CIVILE E MATRIMONIO

L’Unione Civile è stata concepita per la tutela delle coppie omossessuali.
Tra questi due istituti è possibile, in breve, riscontrare delle differenze. Infatti, l’Unione Civile si realizza tra persone dello stesso sesso e, diversamente dal matrimonio, non riconosce espressamente l’obbligo di fedeltà e di collaborazione tra i componenti, così come, ad esempio, nel caso di scioglimento, essa, a differenza del matrimonio, ha effetto immediato, senza la necessità di quel periodo di separazione necessario per l’istituto del matrimonio. Aspetto che allontana il matrimonio dall’Unione Civile, ad esempio, è quello relativo al cognome che, nel matrimonio prevede che è la moglie ad aggiungere al proprio il cognome del marito, mentre per l’unione civile è possibile per la coppia scegliere il cognome della famiglia. Gli aspetti comuni tra Unione Civile e matrimonio sono molti. Infatti, in entrambi gli istituti, le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni dell’unione in ragione delle proprie capacità di lavoro. Fissano la residenza comune e, come nel matrimonio, in assenza di una specifica convenzione, soggiacciono al regime della comunione dei beni. Sotto il profilo successorio, l’Unione Civile conferisce alla coppia il diritto alla legittima.

CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto è relativa a quelle persone omossessuali o eterosessuali che hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire la loro unione attraverso l’Unione Civile.
La convivenza di fatto si realizza in una convivenza tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile.
Per le coppie conviventi è possibile regolamentare gli aspetti patrimoniali attraverso un contratto (contratto di convivenza) che dovrà essere registrato da un notaio o da un avvocato e che potrà essere annullato in caso di separazione o essere utile, nel caso uno dei soggetti versi in una situazione economica precaria, per definire l’assegno di mantenimento. E’ possibile, in questa forma di unione, che il convivente superstite, ad esempio, possa succedere nel contratto di locazione o essere inserito nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari.

LO STUDIO TUTELA IL CLIENTE NEI

  • rapporti patrimoniali e personali tra conviventi;
  • contratti di convivenza per definire le questioni economiche;
  • trust con il fine di tutelare un patrimonio per scopi precisi;
  • diritti successori per la tutela in caso di premorienza del convivente.

CONVIVI E NON SEI SPOSATO? PUOI REGOLARE I TUOI DIRITTI

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PIETRO MONICO / AVVOCATO