SEPARAZIONE CONSENSUALE
In questo caso, su ogni questione (patrimoniali, assegnazione della casa coniugale, mantenimento dei figli e diritto di visita, mantenimento del coniuge debole), sono i coniugi ad accordarsi attraverso la predisposizione di un atto scritto. Questa modalità ha molti più vantaggi rispetto alla separazione giudiziale, poiché è possibile regolamentare questioni che, giudizialmente, il tribunale non potrebbe risolvere perché accessorie.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Qui i coniugi, non essendo d’accordo sulle questioni relative alla loro fine matrimoniale, si affidano al tribunale per disciplinare e regolamentare il loro rapporto.
DIVORZIO CONGIUNTO
Quando tra i coniugi c’è accordo sulle condizioni che regolano la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
DIVORZIO CONTENZIOSO
Quando tra i coniugi non c’è accordo sulle condizioni che regolano la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
La separazione non fa venir meno lo stato giuridico di coniuge, né determina la fine del matrimonio. Essa, se da un lato, influisce sugli effetti tipici del matrimonio, infatti viene meno l’obbligo di coabitazione, di fedeltà e di comunione legale dei beni; dall’altro ne limita e disciplina in modo più specifico altri che continuano ad esistere, come il dovere di istruire ed educare i figli, di mantenere il coniuge più debole e di contribuire nell’interesse della famiglia.
La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali e patrimoniali:
PIETRO MONICO / AVVOCATO