23 Gen LA SUCCESSIONE DEL PATRIMONIO DIGITALE: PRIME RIFLESSIONI
TECNOLOGIE E SICUREZZA
La tecnologia si è fortemente legata a tutti i processi della nostra quotidianità, dall’apertura di un negozio online (e-commerce), di un sito web personale, di un blog, alla gestione web della propria azienda, ai social media, al pagamento e alla tenuta di conti correnti. Il web è diventato in pochissimo tempo una grande piazza, un luogo di discussione, di informazione, un grande luogo di scambi commerciali (vendita ed acquisto) e di scambio di dati. Il flusso delle attività informatiche che vengono effettuate ogni secondo nel web implica, naturalmente, l’insorgenza di tanti potenziali ed effettivi problemi da dover affrontare per tutelarsi ed operare in sicurezza. Problemi legati, ad esempio, alla regolamentazione relativa all’apertura di un sito e- commerce e, quindi, alla disciplina dei contratti informatici, alla privacy e all’adeguamento al GDPR, al diritto dei consumatori, recesso e vendita sicura. Problemi legati al diritto d’autore on line e alla disciplina dei Copyright digitali, con la tutela dei domini e dei marchi, e anche al rapporto tra l’individuo e il web, quindi ad esempio alla successione del patrimonio digitale. Proprio quest’ultimo aspetto è quello che proviamo ad approfondire in questo articolo.
IL PATRIMONIO DIGITALE
Può sicuramente essere considerato patrimonio digitale, oltre che il supporto fisico (pc, hard disck, pennetta usb) all’interno del quale archiviamo i nostri file, anche l’insieme di foto, video, documenti, password e username necessarie per accedere ai propri dati e account; ma patrimonio digitale è anche l’insieme dei dati che vengono generati dall’utilizzo delle piattaforme social che utilizziamo ogni giorno, come ad esempio Facebook, Instagram o anche WhatsApp. Non dimentichiamo, però, di annoverare, tra il nostro immenso ed ogni giorno sempre più grande patrimonio digitale, gli account che utilizziamo per i nostri acquisti on line come Paypal o i conto-corrente online. Tutto questo immenso patrimonio, come detto, essendo digitale e per questo non propriamente materiale, porta con sè numerosi problemi da dover tenere in debita considerazione. Uno di questi è sicuramente la sua consistenza, la sua corretta individuazione e quindi la sua totale conoscenza, non solo per noi (titolari) ma anche per i nostri cari o i nostri soci in affari. Questo perché, alla nostra morte, vorremmo, ad esempio, che i nostri cari ne venissero in possesso o perché il loro mancato trasferimento potrebbe danneggiare l’azienda che abbiamo co-fondato, se non pensassimo di renderli noti al nostro socio che, difronte all’ impossibilità di accedere a documenti aziendali importanti, perché non ne conosce password o username, si troverebbe in grandissima difficoltà.
Allora che faremo del nostro patrimonio digitale ? Considerato che, oggi, il nostro ordinamento giuridico non dispone di strumenti specifici che prevedano il trasferimento mortis causa del nostro patrimonio digitale, occorre considerare gli strumenti previsti per adattarli a questa realtà digitale. Così, il negozio testamentario, il mandato post mortem exequendum, il legato di password, rappresentano, seppur con dei limiti, gli strumenti da considerare per poter immaginare un ipotetico trasferimento del nostro patrimonio digitale.
IL LEGATO DI PASSWORD
E’ bene precisare, sin da subito, che le password sono assimilabili, ai sensi dell’art. 2002 c.c., ai documenti di legittimazione, ad esempio, come il biglietto per un concerto e quindi, per questo, liberamente cedibili. Posto ciò, è importante avere la certezza che tutti i file protetti da password, vengano gestiti secondo la nostra effettiva volontà e, per tale motivo, è opportuno, nel redigere il testamento, istituire un legato al quale chiarire in modo preciso cosa fare. Come il testamento che lo contiene, anche il legato è soggetto a pubblicità e questo comporta che, chiunque chiamato all’eredità, può facilmente conoscere le indicazioni necessarie per poter accedere ai dati protetti da password. Per ovviare a questo problema, si potrebbero utilizzare le disposizioni contenute nell’art. 655 c.c. ed istituire, così, un legato di cosa da prendersi in un certo luogo. Infatti, al I comma, l’art. 655 c.c. recita : “Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova”.
Il senso è chiaro : deve trattarsi di cose che normalmente si trovano nel luogo indicato. In questo modo potremo, nel testamento, indicare il cassetto del mobile della casa di campagna, ad esempio, come il luogo in cui recarsi per acquisire le password di accesso per poter consentire l’accesso ai nostri dispositivi. I problemi legati alle nuove tecnologie, come si può intuire, abbisognano certamente di una disciplina ad hoc ma, in attesa che ciò avvenga, è sempre utile, se si vuole in un certo momento della propria vita dare una sistemazione al proprio patrimonio digitale, cominciare a farne un minuzioso inventario per selezionarne il materiale più prezioso e poterlo così lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi.
Avv. Pietro Monico
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