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IL PRERICONOSCIMENTO DI NASCITA

IL PRERICONOSCIMENTO DI NASCITA

Prericonoscimento del figlio per coppie non sposate, una tutela per i figli e la paternità.

COPPIE NON SPOSATE E FIGLI NATURALI

Quante volte è capitato, tra coppie non unite dal vincolo matrimoniale, di porsi, tra i tantissimi interrogativi, quello relativo al riconoscimento del proprio figlio?

Quante volte è capitato al futuro papà di chiedersi cosa accade se, per motivi di lavoro, di salute, di impossibilità sopravvenuta, non riesce ad esserci nel momento della nascita del proprio bambino o nei giorni immediatamente successivi?

Quante volte è capitato di chiedersi, se in propria assenza, la madre ha la possibilità di riconoscere da sola il nuovo nato?

A tutti questi interrogativi proviamo a dare una risposta per poter rasserenare e diradare i pensieri e le paure del prossimo neo-papà.

È d’obbligo premettere che, nella filiazione, cioè il rapporto che esiste tra il figlio/a ed i genitori che l’hanno generato/a, vi è la distinzione tra figli legittimi, cioè nati da genitori uniti dal vincolo matrimoniale; figli naturali, cioè nati da genitori non sposati e figli incestuosi, cioè nati da genitori legati tra loro da un vincolo di parentela.

Per quanto riguarda i figli legittimi esiste ciò che viene definita presunzione di paternità, ovvero il marito della madre si ritiene padre del figlio concepito durante il matrimonio. Questa presunzione rimane relativa, ammettendo prova contraria da parte del padre che può disconoscere il figlio nei casi espressamente previsti dalla legge. Quindi, per le coppie sposate, esiste, con la presunzione di paternità, un automatismo nel riconoscere il nascituro.

Questo automatismo, invece, non è previsto per i figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali); pertanto, se si fosse impossibilitati ad essere presenti nel momento della nascita del proprio figlio o nei giorni immediatamente successivi (comunque prima della compilazione dell’atto di nascita), la mamma dovrà procedere, da sola, al riconoscimento del figlio, con la conseguenza immediata dell’attribuzione solo del proprio cognome.

COSA FARE PER EFFETTUARE IL PRERICONOSCIMENTO DEL NASCITURO?

È possibile, da parte dei genitori non sposati, riconoscere, dopo il concepimento ma prima del parto, il nascituro, come proprio figlio, attraverso Il riconoscimento materno e paterno del figlio nascituro o riconoscimento prenascita o ancora prericonoscimento del figlio.

Infatti, ai sensi dell’articolo 44 del DPR 396/2000:

«Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere effettuato, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, dalla sola madre, contestualmente da entrambi i genitori o dal padre dopo il riconoscimento da parte della madre e previo consenso della stessa. L’ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia d’ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione»

La madre e il padre si devono recare presso l’Anagrafe del Comune di residenza e fornire la seguente documentazione:

– un certificato di attestazione della gravidanza dal quale dovranno risultare i dati anagrafici della madre, le settimane di gestazione e la data di presunto parto. Il certificato dovrà essere in originale, datato, timbrato e firmato dal medico che sta seguendo la gravidanza;

– un documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori.

In questo modo, l’Ufficiale dello Stato Civile potrà  redigere un atto, nel quale darà atto che dall’unione “è stato concepito un figlio di settimane …. che sin da ora riconoscono come proprio”.

Da questo riconoscimento “del figlio nascituro”, deriva che, in caso di impossibilità della propria presenza il giorno del parto o  nei  giorni seguenti, si potrà procedere con il riconoscimento esibendo e mostrando l’atto del pre-riconoscimento.

Nel caso in cui, invece, si riuscisse ad essere presenti, in quel giorno così speciale, l’atto di  prericonoscimento precedentemente redatto, darà  la possibilità al papà di potersi recare, anche da solo, in anagrafe, esattamente come un normale papà-marito (unito dal vincolo matrimoniale), per procedere al riconoscimento.

In questo caso, si attesterà che il bambino nato si “identifica con quello già riconosciuto come proprio figlio naturale prima della nascita, dal signore …. e dalla signora ….. come risulta dall’atto di nascita numero…… che, munito di visto,   viene inserito nel volume degli allegati di questo Registro degli atti di nascita”.

Insomma, un atto indispensabile e dovuto a tutela della genitorialità e che colma quelle piccole differenze che, ancora oggi, ci sono tra i figli di coppie sposate e coppie che non lo sono.

Avv. Pietro Monico

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