MP Consulenza Legale | IL FARO PER UNA GIUSTA BIGENITORIALITÀ
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IL FARO PER UNA GIUSTA BIGENITORIALITÀ

IL FARO PER UNA GIUSTA BIGENITORIALITÀ

La litigiosità, la mancanza di comunicazione, l’elevata conflittualità, nascente da bruschi e repentini mutamenti dell’equilibrio familiare, possono essere causa di enorme difficoltà nella gestione dei figli, tanto da sentire spesso parlare di figli come “pendolari”, “parcheggiati” e “pacchi postali”. L’art. 337-ter del Codice Civile recita: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Così il Codice afferma e sottolinea il legittimo diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se questi sono separati o divorziati. L’esercizio comune della responsabilità genitoriale, sia che si parli di genitori separati o divorziati, significa che entrambi hanno il dovere di condividere le decisioni di maggiore importanza per la vita del proprio figlio. In pratica dovrebbero predisporre un progetto comune nell’interesse del minore e permettere all’altro genitore, riconoscendone le diversità, ad esempio di pensiero, di intrattenere rapporti con il proprio figlio.

Quello della bigenitorialità è un principio generale, ma spesso capita, agli avvocati familiaristi, di dover gestire crisi familiari caratterizzate da un’elevata conflittualità; ed allora cosa capita?

Capita che il principio espresso dall’art. 337-ter del Codice Civile rischia, proprio a causa di questa elevata conflittualità, di rimanere intrappolato in un virgolettato. Ecco che il diritto ad una giusta bigenitorialità passa per il paradosso che la stessa non sia perfetta. In questo concetto di “bigenitorialità imperfetta”, il supremo interesse del minore rappresenta il faro che la giurisprudenza di legittimità deve seguire, per provare a mettere al centro della propria decisione la serenità dei minori, travolti da un cambiamento tanto importante quanto brusco e traumatico della loro vita.

E a questo punto che l’esperienza giurisprudenziale ci parla di una deroga alla bigenitorialità “perfetta” per scendere nella prassi quotidiana, dove nasce proprio l’imperfezione del principio generale. Così, se la Cassazione, con una pronuncia del 2016, si è espressa a favore della madre, stabilendo che i figli in età prescolare debbano vivere con lei, in maniera prevalente (Cass.18087/16), più recentemente, precisamente nel 2019, proprio per arginare l’idea di figlio, inteso come “pacco postale”, la Cassazione ha stabilito che il diritto alla condivisione dei tempi, in maniera paritaria, tra un genitore collocatario ed uno non collocatario, possa essere sbilanciato a favore di quello presso cui è collocato il minore, se i continui spostamenti, possono o in effetti producono un impatto negativo, sul rendimento scolastico o le attività sociali del minore (Cass. 24937/2019). Come evidenziato fino ad ora, l’elevata conflittualità che si può generare tra due genitori nell’ambito di una crisi familiare, può essere certamente elemento importante per dare attuazione a scelte di bigenitorialità imperfetta. Su questo, nel 2020, la Cassazione ha ribadito, in maniera chiara, che ciò che conta è il supremo interesse del minore come unico faro da seguire tanto da derogare all’affido condiviso.

Avv. Pietro Monico

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