MP Consulenza Legale | FRAGILITÀ E PROGETTI DI VITA
16532
post-template-default,single,single-post,postid-16532,single-format-standard,bridge-core-2.2.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18280
 

FRAGILITÀ E PROGETTI DI VITA

FRAGILITÀ E PROGETTI DI VITA

L’amministrazione di sostegno, come strumento, per mettere al centro della vita delle persone fragili il loro progetto esistenziale.

L’esigenza di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone con ridotta autonomia, ha portato l’istituzione, con legge n.6 del 2004, dell’amministrazione di sostegno (AdS). Si tratta di un istituto più agevole e meno invasivo rispetto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione (art. 414 e seg. c.c.) che, nel corso del tempo, sono risultati spesso lesivi della dignità della persona, tanto da ritenersi, da più parti, oggi, alternativi all’amministrazione di sostegno.

In primo luogo, la potenzialità di questo strumento è di estendersi, non solo a soggetti che versano in situazioni di salute precaria (soggetti colpiti da infermità mentale ecc.), ma anche a soggetti che hanno difficoltà a gestire, da un punto di vista patrimoniale e personale, tutti i propri impegni quotidiani (anziani, tossicodipendenti, ludopatici ecc.).

In secondo luogo, è una misura che, a differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, dove i soggetti deboli sono tutti uguali fra di loro, pone al centro i diversi bisogni e le diverse aspettative dei beneficiari ed è così modulabile per garantirne la qualità di tutela e, quindi, della vita.

Ulteriore peculiarità, oltre alla snellezza della procedura, è la presenza stabile e continua del Giudice Tutelare che, in questo modo, all’insorgere di nuove esigenze potrà sempre intervenire.

Possono presentare ricorso di nomina al Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio:

  • lo stesso aspirante beneficiario;
  • il coniuge o il convivente stabile;
  • i parenti entro il quarto grado;
  • l’affine entro il secondo grado;
  • il tutore;
  • il curatore;
  • il pubblico ministero.

Il Giudice Tutelare, dopo aver assunto le informazioni e sentito le persone indicate nell’art. 406 c.c., provvede con decreto motivato, sempre tenendo conto, come faro, la scelta migliore per gli interessi e la cura dell’aspirante beneficiario. Il decreto di nomina sarà immediatamente esecutivo e dovrà contenere:

  • le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;
  • la durata dell’incarico, temporaneo o permanente;
  • gli atti che l’amministratore di sostegno potrà compiere;
  • gli eventuali limiti alle spese;
  • la tempistica con cui l’AdS dovrà relazionarsi con il giudice.

Il Giudice, nell’affidare l’incarico, proprio nello spirito di questo istituto, dovrà limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, salvaguardando così la persona e la sua dignità.

Considero le persone fragili, come portatrici di propri desideri, di aspirazioni e progetti esistenziali e, benché il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno non richieda necessariamente l’assistenza di un legale, a parere di chi scrive, vista la delicatezza della procedura, è importante affidarsi a una consulenza qualificata per poter essere seguiti in ogni fase di questo importante percorso.

Avv. Pietro Monico

No Comments

Lascia un commento