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“DOPO DI NOI”, COSA SUCCEDERÀ?

“DOPO DI NOI”, COSA SUCCEDERÀ?

Cosa ne sarà di mio figlio quando non ci sarò più?

Il momento ancora più difficile, per le persone con disabilità, comincia a manifestarsi con la scomparsa di chi,fino a quel momento, si è occupato di loro, siano essi genitori o parenti.

Quando vengono a mancare questi pilastri, cosa succede?

La tutela delle persone disabili rappresenta, da sempre, un’importante esigenza sociale, tanto da necessitare di strumenti idonei a garantire, per tutta la durata della vita, quella fondamentale assistenza, non solo morale, ma anche materiale, capace di rispettare appieno la dignità individuale. Strumenti, questi, che possono essere individuati nella legge sul “dopo di noi” (oggetto di questo articolo), sull’istituto dell’amministrazione di sostegno (di cui ci siamo già occupati), l’interdizione e inabilitazione, e che combinati tra di loro, rappresentano provvedimenti che, almeno parzialmente, possono assicurare un sostegno vitale.

La legge sul ” dopo di noi” (n.112/2016) risponde a quella preoccupazione che riguarda la vita delle persone con disabilità grave dopo la morte dei propri familiari.

L’art. 1 della legge:

Disciplina misure di assistenza, cura e protezione, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori…”

Le misure di assistenza, cura e protezione consistono nella predisposizione di:

  • un fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
  • una stipula di polizzeassicurative;
  • una costituzione di trust;
  • una costituzione di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.);
  • una costituzione di fondi speciali.

Il fondo per l’assistenza è di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Inoltre realizza interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di soluzioni abitative di tipo familiare e di cohousing e sviluppa programmi capaci di accrescere la competenza per la gestione della vita quotidiana, con l’obiettivo di raggiungere il maggior livello possibile di autonomia.

Il trust, invece, è l’istituto con il quale il titolare di uno o più beni o diritti (detto disponente) li separa dal suo patrimonio e li mette sotto il controllo di una persona (fisica o giuridica, trustee) affinchè li amministri nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Con il trust, quindi, viene posto un vincolo di destinazione sui beni conferiti i quali non sono aggredibili da nessun creditore, sia esso del beneficiario o del disponente. Infatti, il trasferimento dei beni o dei servizi assume un ruolo strumentale all’esercizio di tutti quanti i poteri attribuiti al trustee il quale è tenuto solamente ad amministrarli secondo il programma stabilito.

Infine, con la costituzione di un vincolo di destinazione il bene viene destinato al perseguimento degli interessi del solo disabile, con la conseguenza che, i beni vincolati possono essere utilizzati solo per le finalità di destinazione, e i loro frutti possono essere oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione dello scopo di destinazione. Quest’ultimo istituto, rispetto al trust, può garantire un’ adeguata protezione ai beni essenziali per la vita del disabile, come, ad esempio, la casa di residenza.

Queste principali disposizioni, contenute nella legge sul ” dopo di noi”, accanto alle rilevati agevolazioni fiscali, ivi previste, rappresentano elementi giuridici di primaria importanza per poter fronteggiare situazioni complesse, con maggior consapevolezza.

Avv. Pietro Monico

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