MP Consulenza Legale | “CODICE ROSSO”: IL PRIMO PASSO CONTRO LA VIOLENZA
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“CODICE ROSSO”: IL PRIMO PASSO CONTRO LA VIOLENZA

“CODICE ROSSO”: IL PRIMO PASSO CONTRO LA VIOLENZA

Una realtà quotidiana cruda, brutale, nel tempo, troppo spesso, sottovalutata.

Anche in questo momento, mentre mi accingo a scrive questo breve contributo, si sta consumando certamente un atto di violenza contro una fidanzata, una ex, una moglie o semplicemente contro una donna libera. Una routine quotidiane a cui purtroppo abbiamo fatto l’abitudine quando distrattamente leggiamo le notizie sui giornali o ascoltiamo i vari telegiornali alla televisione, ma a cui non ci abitueremo mai.

Episodi di inaudita crudeltà perpetrati, da soggetti incapaci di elaborare scelte libere, legittime e diverse dalle proprie!

Nel nostro paese, le donne in situazione di violenza, per troppo tempo, non hanno trovato il giusto ascolto, la giusta credibilità dal punto di vista di tutele, finendo per non ottenere quelle efficaci misure capaci di offrire protezione e sicurezza.

Allora, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, voglio dare il mio contributo e sottolineare uno slogan importantissimo “NON RINUNCIARE MAI AI TUOI DIRITTI”. Diritti che la legge  n. 69/2019, nota come “Codice Rosso”, ha rafforzato; intervenendo proprio a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, prevedendo all’interno del codice penale e di procedura penale misure volte ad accelerare l’adozione di misure di protezione, introducendo, nello stesso tempo, nuovi reati ed inasprendo le pene per quelli già previsti.

Ed allora, ad esempio, se qualcuno, dopo aver realizzato o sottratto, senza l’espresso consenso delle persone interessate, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, può essere punito certamente, in base all’art. 612 –ter del c.p. a titolo di Revenge Porn, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro. Ma non basta ! Infatti questa nuova disposizione introdotta dalla legge 69/2019, si estende anche nei confronti di chi, ricevendo le immagini o i video, a sua volta, provvede a diffonderli con l’obiettivo di danneggiare chi è presente negli stessi video o immagini. Se poi questo tipo di condotta è commessa all’interno di una relazione affettiva (pensiamo al matrimonio, fidanzamento, a due persone in regime di separazione) oppure se viene realizzata in danno di una persona affetta da disabilità, assume un maggior disvalore.

La legge oltre ad introdurre il Revenge Porn, come fattispecie perseguibile e quindi punibile, ha introdotto all’art. 387-bis c.p. il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Questo tipo di delitto, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, è un rafforzativo che va a punire chi è già stato colpito da altri provvedimenti cautelativi, emanati precedentemente, e non li ha rispettati. Cosi, chiunque abbia subito un provvedimento che lo allontanava dalla casa familiare o un’ordinanza restrittiva che gli impediva di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con questa previsione, se dovesse avvicinarsi intenzionalmente a tutti i luoghi frequentati o si recasse presso la casa familiare, subirebbe una forte condanna.

La legge è intervenuta anche per dare una risposta a tutte quelle condotte che, negli ultima anni, sono salite agli onori della cronaca. Infatti, tanti sono stati i casi che hanno visto donne subire lesioni fisiche causate, ad esempio, da sostanze corrosive lanciate sul loro volto. Anche queste condotte sono state oggetto di nuova introduzione da parte del c.d. Codice Rosso. Infatti, il nuovo art. 583-quinquies c.p, punisce, con la reclusione da otto a quattordici anni, chiunque, attraverso la propria condotta,  deformi l’aspetto fisico dell’altro, prevedendo, tra le altre cose, una forma di indennizzo per la vittima da parte dello Stato. Parliamo del reato di sfregio.

La nuova legge è andata altresì a disciplinare i casi di induzione al matrimonio, individuando ed introducendo nel codice penale l’art. 558 –bis che punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque, con violenza o minaccia, costringa una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile. 

Come detto in premessa, la legge n. 69/2019 non si è limitata ad introdurre nuove fattispecie di reato, ma è andata oltre, inasprendo le pene per i reati già presenti nel codice penale.

Sul delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., la legge ha  inasprito  la pena che, da due a sei anni di reclusione, è passata da tre a sette anni e anche quella prevista per il delitto di violenza sessuale, modificando l’art. 609-bis c.p.  per punire con la reclusione da sei a dodici anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali.

Le nuove disposizioni, contenute nel c.d. Codice Rosso, forniscono certamente una importante accelerazione sul fronte della repressione di comportamenti violenti nei confronti di donne e di soggetti fragili e, tralasciando in questa sede i suoi limiti, ci ricordano l’importanza di non rinunciare mai ai propri diritti; potendo, oggi, utilizzare le sue disposizioni per tutelarsi e punire la violenza cruda, brutale ed ingiustificata.

Avv. Pietro Monico

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