17 Feb ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Facciamo chiarezza tra spese ordinarie e spese straordinarie.
L’OBBLIGO DEI GENITORI DI MANTENERE I FIGLI
Quando decidiamo di separarci o divorziare una delle primissime riflessioni che viene alla mente è quella di evitare che, da questa nostra scelta, non derivi un disagio travolgente per le emozioni e le abitudini dei nostri figli.
Chi dovrà pagare ad esempio le visite specialistiche, il calcetto, le spese per la patente, le ricariche del cellulare, il centro estivo, le ripetizioni scolastiche, i libri scolastici o le spese per il trasporto urbano?
Tribunali, Ordini Professionali e Associazioni Specialistiche, nel corso del tempo, hanno provato a chiarire, sottoscrivendo appositi protocolli, quali spese devono essere effettuate attraverso il consenso di entrambi i genitori, quali non necessitano di questo consenso, quindi comprese nell’assegno stabilito dal giudice nel suo provvedimento, e quali il genitore collocatario (cioè quello dove il figlio vive) può invece decidere di effettuare da solo.
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli è previsto all’art. 30 della nostra Costituzione e ricade in capo ai genitori “per il semplice fatto di averli generati”.
L’articolo 148 del c.c. espressamente sancisce che “tutti i genitori, anche non coniugati, devono mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze economiche e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Come si è accennato prima, data la conflittualità in materia e l’assenza di precise e puntuali indicazioni di legge, in tema di spese si fa riferimento e richiamo ai c.d. Protocolli emessi da molti Tribunali Italiani per provare a schematizzare e rendere meno confuse le grandi domande su chi deve pagare cosa.
Qui proviamo a dare una traccia per meglio comprendere le macro categorie, per poi fare riferimento all’opportuno protocollo che, come Osservatorio Nazionale Sul diritto di famiglia sezione di Potenza, congiuntamente al Consiglio dell’Ordine e alle altre Associazioni Familiariste, all’interno del Tribunale di Potenza, stiamo provando a redigere. Protocollo che è in dirittura di arrivo e che potrà essere bussola utilissima per Giudici, Avvocati ed Utenti.
Prassi e giurisprudenza distinguono due diversi tipi di spese destinate ai figli (minori, maggiorenni non economicamente indipendenti, maggiorenni portatori di handicap grave), individuandone criteri per la determinazione, per il pagamento, per la garanzia dell’adempimento e per la modifica.
SPESE ORDINARIE E SPESE STRAORDINARIE
Le spese ordinarie sono ricomprese nell’assegno di mantenimento e quelle straordinarie sono ripartite, dal giudice, in parti uguali, secondo criteri ed in proporzione ai redditi.
Le spese ordinarie sono quelle spese che hanno come finalità quella di tutelare gli interessi materiali e morali dei figli, affinchè continuino a conservare l’ambiente, le abitudini, le consuetudini familiari godute sino a quel momento. Queste spese sono interamente ricomprese nell’assegno periodico di mantenimento che può essere stabilito dalle parti, in caso di separazione o divorzio consensuale, o dal giudice, nel caso in cui non ci sia accordo tra i genitori.
Quindi, ad esempio, vitto, alloggio, abbigliamento, tasse scolastiche, spese per farmaci da banco, ricariche telefoniche, spese di trasporto urbano, rientrano in queste spese.
Le spese straordinarie sono, invece, quelle spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, non possono essere calcolate preventivamente nè dai genitori , nè da giudice, e questo implica che non possono essere ricomprese nell’assegno di mantenimento posto a carico di uno dei genitori.
La legge e la prassi dei Tribunali distinguono due diversi tipi di spese straordinarie:
- quelle che non necessitano di un preventivo assenso dell’altro coniuge;
- quelle che necessitano di preventivo assenso.
Tra le spese straordinarie che non devono essere concordate sicuramente rientrano quelle obbligatorie, cioè quelle spese frutto di scelte già concordate precedentemente alla separazione e quelle che, per la loro l’urgenza, non consentono una preventiva concertazione. Pensiamo ad esempio a spese mediche non rinviabili e acquisto di farmaci fondamentali.
Tra le spese straordinarie che necessitano di essere preventivamente concordate, ci sono quelle collegate alle scelte di maggior interesse relative alla crescita, salute ed educazione del minore. Ad esempio, l’iscrizione ad una scuola privata, ad una scuola per ripetizioni private, gite scolastiche, partecipazione a campi estivi, frequentazione di un particolare sport e relative spese per abbigliamento e attrezzature, visite specialistiche , interventi chirurgici o visite dal dentista o oculista effettuate privatamente. In questi casi, il genitore che richiede il rimborso delle spese sostenute, dovrà dimostrare documentalmente la spesa sostenuta e di aver coinvolto l’altro genitore.
Come si diceva in premessa, inquadrare una spesa tra ordinaria o straordinaria, può essere motivo di scontro e confusione tra gli stessi coniugi ed ecco perché Tribunali, Consigli dell’Ordine ed associazioni Forensi si sono nel tempo resi disponibili a redigere protocolli per sistematizzare la materia e ridurre le incertezze e la confusione.
Avv. Pietro Monico
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