27 Ago ALUNNI FRAGILI: IL DIRITTO ALLA SCUOLA IN PRESENZA
L’irrisolta pianificazione del rientro a scuola il 14 settembre, in questi giorni, impegna il Governo, gli Enti Locali e il Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Nell’eterno disquisire sulle soluzioni, in sicurezza, da trovare per il trasporto pubblico e la frequenza scolastica in presenza, questo intervento mira a voler sottolineare la necessità che non venga perso di vista il quadro normativo in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica. Questo per poter rafforzare, in ognuno di noi, la consapevolezza dei diritti conquistati e che, oggi, più che mai devono essere garantiti agli alunni più fragili, anche per una maggiore serenità delle famiglie.
SCUOLA IN PRESENZA
Per quanto riguarda il concetto di scuola in presenza, innanzitutto evidenziamo che il Piano Scuola 2020-2021, cioè il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, pubblicato il 26 giugno dal MIUR, stabilisce che la priorità principale e irrinunciabile sia garantire “la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.”
Il tutto nel rispetto delle linee guida contenute nel Documento del CTS, che di seguito riportiamo e, aspetto importante ed imprescindibile, nell’ascolto delle famiglie e delle associazioni rappresentanti le persone con disabilità.
“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’ applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.”
ASSISTENZA, SOSTEGNO E INCLUSIONE
Con riferimento all’assistenza, al sostegno e all’inclusione, è quantomai utile, seguendo le finalità di questo nostro breve “vademecum”, ricordare come dal momento in cui la disabilità dell’alunno è stata certificata, ai sensi della Legge 104/92 (art.3, comma 1 e 3), e la relativa documentazione presentata alla Scuola, la stessa dovrà aver provveduto all’individuazione dei collaboratori scolastici che si occuperanno dell’assistenza di base igienico-sanitaria (Legge n. 66/2017), degli assistenti educativi, a carico degli Enti locali (Legge 104/92, art.13), e degli insegnanti di sostegno (Legge 517/77, art.7). Queste tre figure, insieme al Dirigente Scolastico, il corpo docente e il gruppo classe, sono fondamentali per la realizzazione di quel processo di inclusione fortemente voluto con la Legge 66/2017 e successive modificazioni.
Quindi, è auspicabile che, al suono della campanella, non solo siano stati definiti i protocolli da adottare per una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza, ma anche che gli alunni più fragili e le loro famiglie non debbano subire ulteriori ritardi per il rientro a scuola e, invece, possano trovare, ad accoglierli, coloro che ne dovranno garantire una serena e piena frequenza, con la giusta attenzione alle esigenze igienico-sanitarie e allo sviluppo di autonomie e competenze.
Avv. Pietro Monico
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