05 Lug IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
La storia di Luisa e Giacomo
Luisa e Giacomo sono maggiorenni,si amano, da tre anni vivono insieme ed insieme hanno vissuto il periodo del lockdown, carichi di paure, ma determinati, una volta superata l’emergenza sanitaria, a voler regolare e tutelare i rapporti economici e patrimoniali della loro vita in comune.
Molte coppie, oggi, preferiscono la convivenza al matrimonio, per ragioni che possono essere di tipo economico, personale, patrimoniale, o perché, ad esempio, non possono sposarsi, in quanto separati ma non divorziati. La legge n. 76/2016, all’art.1, comma 36-65, ha introdotto la normativa sulle convivenze di fatto. Questa legge permette ai conviventi di fatto, registrati nei Registri Anagrafici Comunali, di stipulare un “contratto” in cui poter stabilire, tra le altre cose:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di reciproca contribuzione per poter far fronte alle necessità (in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla rispettiva capacità di lavoro, sia esso professionale o casalingo);
- l’adozione del regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Nello specifico, per il regime patrimoniale, nella convivenza la disciplina degli acquisti è retta dal principio in base al quale il bene appartiene al soggetto che l’ha acquistato. Per poter attribuire la titolarità del bene anche nella sfera giuridica del proprio partner convivente è necessario introdurre, nel contratto di convivenza, la clausola che adotta il regime di comunione legale dei beni.
E’ importante sottolineare che nei contratti di convivenza non possono essere ammessi termini o condizioni. La legge prevede la forma scritta (a pena di nullità) del contratto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un avvocato, da trasmettersi nei 10 giorni successivi al Comune di residenza dei conviventi per essere iscritto nei registri dell’anagrafe.
Il contratto di convivenza può essere sottoposto, in ogni tempo, a modifiche o ad essere risolto; infatti, qualora le modifiche non siano concordate tra le parti, la legge concede a ciascun partner la facoltà di recedere unilateralmente (art. 1, comma 61). Non trascurabile è l’aspetto della legge che, al comma 36 dell’art.1, prevede il reciproco dovere di assistenza morale e materiale, come possibile contenuto nel contratto di convivenza. Luisa e Giacomo, così, potranno regolamentare le reciproche contribuzioni in base alle esigenze della loro famiglia; ciascuno designare l’altro quale suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere o di volere per le decisioni del caso; in caso di morte per ciò che riguarda la donazione di organi e le celebrazioni funerarie. Luisa e Giacomo, in caso di malattia e di ricovero, avranno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, previste per i coniugi e i familiari. Luisa, inoltre, ad esempio, potrà essere nominata, tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora Giacomo sia dichiarato interdetto o ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 404 c.c.
In sintesi, il contratto di convivenza sembra essere una base negoziale, da costruirsi in base alle esigenze e alle necessità della coppia che abbia le caratteristiche della stabile convivenza e che condivida un progetto di vita comune; rappresentando così una grande opportunità.
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Avv. Pietro Monico
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